Art. 88Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio

[1]Il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, e' punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

[2]Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art88 · fonte su Normattiva