Art. 108 (Codice penale militare di guerra) — Manifestazioni arbitrarie per arrendersi
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Il militare, che, durante il combattimento, senza ordine del comandante, ammaina la bandiera o da' altrimenti il segnale di arrendersi o di cessare il fuoco, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva