Art. 151 (Codice penale militare di guerra) — Nozione del reato; sanzione penale
[1]Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.
[2]La condanna importa la rimozione. 6a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460
6aIl D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia [...] per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146 e 147, prima, parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si e' presentato nel termine previsto dall'art. 15 del decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza e' stata collocata in congedo". Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'art. 1, lettere a) ed e), l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi lino a tutto il 23 ottobre 1958".
Testo vigente dal 11 luglio 1959, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva