Art. 116 (Codice penale militare di guerra)Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati

[1]Chiunque, con abuso di autorita', con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialita', e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

[2]La pena e':

[3]1° della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole e' pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria;

[4]2° della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole e' un ufficiale.

[5]Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialita', e' punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art116 · fonte su Normattiva