Art. 116 (Codice penale militare di guerra) — Fraudolenta esclusione da reparti o enti mobilitati
[1]Chiunque, con abuso di autorita', con false attestazioni o con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamente a un militare, idoneo alle fatiche di guerra, la non assegnazione ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialita', e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
[2]La pena e':
[3]1° della reclusione militare da tre a cinque anni, se il colpevole e' pubblico ufficiale, medico, chirurgo o altro esercente una professione sanitaria;
[4]2° della reclusione militare da cinque a dieci anni, se il colpevole e' un ufficiale.
[5]Il militare, che, con alcuno dei mezzi indicati nel primo comma, ottiene indebitamente di non essere assegnato ai reparti o enti mobilitati della sua arma, del suo corpo o della sua specialita', e' punito con la reclusione militare da tre a cinque anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva