Art. 117 (Codice penale militare di guerra)Fraudolenta esonerazione dal servizio alle armi

[1]Chiunque, avendo, per ragione del suo ufficio, facolta' di fare richiesta di temporanea esonerazione dal servizio alle armi di militari in congedo richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferiscono, attesta falsamente circostanze di fatto, che possono dare motivo alla esonerazione stessa, e' punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

[2]La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscono di esonerarione temporanea, o di denunciare la cessazione delle condizioni che avevano dato motivo alla esonerazione, omette di farlo nel tempo stabilito.

[3]Il militare, che fruisce della esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, e' punito, per il solo fatto della esonerazione, con la reclusione militare da tre a cinque anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art117 · fonte su Normattiva