Art. 119 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono del posto durante il combattimento
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[1]Il militare, che, durante il combattimento, abbandona il posto, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
[2]Se al fatto hanno preso parte piu' militari, si applicano le disposizioni dell'articolo 113.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva