Art. 113 — Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo
[1]Il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]La stessa pena si applica al comandante di una o piu' navi militari, o di uno o piu' aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorche' non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare.
[3]La condanna importa la rimozione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva