Art. 122 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono di convoglio
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[1]Il comandante della scorta di un convoglio, che lo abbandona, e' punito con la reclusione militare da sette a quindici anni.
[2]Se, a causa del fatto, il convoglio o parte di esso e' caduto in potere del nemico, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva