Art. 125 (Codice penale militare di guerra) — Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio
[1]Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
[2]Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la reclusione militare e' da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva