Art. 125 (Codice penale militare di guerra)Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di guardia o di servizio

[1]Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, il militare, che abbandona il posto dove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

[2]Se il fatto e' commesso in presenza del nemico, la reclusione militare e' da sette a dieci anni; e, se ha inoltre compromesso la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la reclusione militare non inferiore a quindici anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art125 · fonte su Normattiva