Art. 209 (Codice penale militare di guerra) — Sevizie o maltrattamenti
Il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualita', commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva