Art. 137 (Codice penale militare di guerra) — Alterazione psichica determinata dall'uso di sostanze stupefacenti
Agli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti, allo stato di ubriachezza e' equiparato lo stato di alterazione psichica determinato dall'azione di sostanze stupefacenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva