Art. 141 (Codice penale militare di guerra)Offese a persone in servizi speciali

[1]Le disposizioni dei tre articoli precedenti e quelle dell'articolo 143 del codice penale militare di pace, relative al reato di resistenza alla forza armata, si applicano anche nel caso in cui alcuno dei fatti ivi preveduti sia commesso contro:

[2]1° i militari e gli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;

[3]2° i militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art141 · fonte su Normattiva