Art. 141 (Codice penale militare di guerra) — Offese a persone in servizi speciali
[1]Le disposizioni dei tre articoli precedenti e quelle dell'articolo 143 del codice penale militare di pace, relative al reato di resistenza alla forza armata, si applicano anche nel caso in cui alcuno dei fatti ivi preveduti sia commesso contro:
[2]1° i militari e gli agenti della forza pubblica, che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse;
[3]2° i militari, che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva