Art. 147 (Codice penale militare di guerra) — Diserzione reiterata
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[1]La pena stabilita dall'articolo precedente e' aumentata da un terzo alla meta' per il militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la seconda volta il reato di diserzione.
[2]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto al militare, che, durante lo stato di guerra, commette per la terza volta il reato di diserzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 11 luglio 1959 · versione 0 su Normattiva