Art. 170 (Codice penale militare di guerra) — Violazione della sospensione d'armi o dell'armistizio
[1]Il comandante, che, fuori dei casi di necessaria reazione o, comunque, senza giustificato motivo, commette, durante la sospensione d'armi o l'armistizio, atti di ostilita' contro il nemico, con il quale fu stipulata la sospensione d'armi o l'armistizio, e' punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
[2]La pena e' della morte mediante fucilazione nel petto, se gli atti hanno esposto lo Stato alla ripresa delle ostilita'. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva