Art. 15 (Codice penale militare di guerra) — Militari di Stati alleati o associati nella guerra
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[1]Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato italiano a danno di militari o delle forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle forze armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma e' subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parita' di tutela penale ai militari italiani e alle forze armate dello Stato italiano.
[2]Agli effetti delle disposizioni di questo codice, sotto la denominazione di Stato alleato s'intende compreso anche lo Stato associato nella guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva