Art. 160 (Codice penale militare di guerra) — Uccisione, danneggiamento o dispersione di animali adibiti come mezzo militare di comunicazione
[1]Chiunque uccide o deteriora colombi viaggiatori o altri animali adibiti al servizio militare di comunicazione, o ne cagiona la dispersione, o in qualsiasi altro modo interrompe il servizio militare di comunicazione o di segnalazione eseguito con tali mezzi, e' punito con la reclusione militare da uno a sette anni.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a un anno.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva