Art. 161 (Codice penale militare di guerra) — Distruzione, danneggiamento o ritardata navigazione di navi mercantili o di aeromobili civili
[1]Chiunque distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi mercantili o aeromobili civili, comunque destinati ai trasporti o alle pubbliche comunicazioni, ovvero ne ritarda la navigazione, e' punito con la reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal fatto e' derivato pericolo per la vita delle persone, con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la reclusione militare e' da uno a sette anni.
[3]Se il fatto e' commesso durante il viaggio della nave o dell'aeromobile, ovvero all'estero, le pene suindicate sono aumentate.
[4]Se il colpevole e' l'armatore o il capitano o altra persona dell'equipaggio, le pene medesime sono aumentate dalla meta' a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva