Art. 224 (Codice penale militare di guerra) — Requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie o eccessive
[1]Il militare, che, nel territorio dello Stato o in paese nemico, senza autorizzazione o senza necessita', o violando le norme stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali, impone requisizioni o prestazioni, o leva contribuzioni di guerra, avvero eccede nella esecuzione dell'incarico ricevuto, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
[2]Se il fatto e' commesso a fine di lucro, ovvero con violenza o minaccia, la pena e' della reclusione non inferiore a cinque anni.
[3]Se con la violenza o la minaccia concorre il fine di lucro, la pena e' della morte con degradazione. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva