Art. 188 (Codice penale militare di guerra)Busca

[1]Il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessita' o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

[2]Se il fatto e' commesso in riunione di due o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

[3]Se e' usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art188 · fonte su Normattiva