Art. 140 — Forzata consegna
[1]Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.
[2]Se il fatto e' commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena e' della reclusione militare da due a sette anni.
[3]Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva