Art. 140Forzata consegna

[1]Il militare, che in qualsiasi modo forza una consegna, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni.

[2]Se il fatto e' commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118, la pena e' della reclusione militare da due a sette anni.

[3]Se il fatto e' commesso con armi, ovvero da tre o piu' persone riunite, o se ne e' derivato grave danno, la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art140 · fonte su Normattiva