Art. 19 (Codice penale militare di guerra)Occupazione militare. Corpi di spedizione militare

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[1]Nel caso di occupazione militare di territori oltre i confini dello Stato, sia per ragioni di guerra, sia per altro motivo, il comandante delle forze armate nazionali di occupazione, per provvedere alle necessita' inerenti a tale condizione, ha il potere di emanare bandi.

[2]Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il comandante di un corpo di spedizione all'estero, per tutela di connazionali ivi residenti, o per un'azione comune con le forze armate di uno Stato alleato, o per altro motivo, ha il potere di emanare bandi durante il soggiorno del corpo all'estero, e per le materie per le quali non provvedono il presente codice e le altre leggi penali militari di guerra.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art19 · fonte su Normattiva