Art. 267Giurisdizione militare italiana in territorio estero

Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana e' regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art267 · fonte su Normattiva