Art. 267 — Giurisdizione militare italiana in territorio estero
Presso i corpi di spedizione all'estero, l'esercizio della giurisdizione militare italiana e' regolato dagli accordi stipulati con lo Stato, che concede il transito o il soggiorno al corpo di spedizione; e, in mancanza di accordi, dagli usi internazionali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva