Art. 20 (Codice penale militare di guerra) — Efficacia obbligatoria dei bandi militari
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[1]I bandi emanati a norma degli articoli precedenti hanno valore di legge, nei limiti del comando della Autorita' che li emana, nel territorio in stato di guerra; o anche fuori, per le forze armate mobilitate, dovunque dislocate.
[2]I bandi emanati dal comandante delle forze nazionali di occupazione hanno valore di legge anche per le popolazioni dei territori occupati, osservati le convenzioni e gli usi internazionali.
[3]Il bando determina i modi della sua pubblicazione.
[4]Il bando diviene immediatamente obbligatorio, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.
[5]Restano ferme le disposizioni di altre leggi, relative al potere di emanare bandi per materie diverse da quelle indicate nel primo comma dell'articolo 17.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva