Art. 255 (Codice penale militare di guerra) — Reati commessi in territorio estero
[1]Per i reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in territorio estero, quando, a norma di legge, la competenza appartiene ai tribunali militari di guerra costituiti nel territorio dello Stato, e' competente il tribunale militare territoriale di guerra del luogo in cui segui' la consegna, l'arresto o la presentazione dell'imputato; ferme le disposizioni del terzo comma dell'articolo 253.
[2]Se l'imputato non e' stato consegnato o arrestato, e non si e' costituito, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 253.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva