Art. 24 (Codice penale militare di guerra) — Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano
[1]Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio.
[2]Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero in espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva