Art. 241 (Codice penale militare di guerra)
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[1]Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora, per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, puo' immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.
[2]Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.
[3]Il comandante deve in ogni caso riferire, nel piu' breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'Autorita' dalla quale dipende.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva