Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia - Fatto commesso da militare per cause estranee al servizio in danno di pubblico ufficiale - Mancata esclusione della punibilità - Lamentata violazione dei principî di eguaglianza e ragionevolezza alla luce della intervenuta abrogazione del reato comune di oltraggio a pubblico ufficiale - Questione risolvibile dal rimettente nell’esercizio dei suoi poteri interpretativi - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 189 e 199 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non escluderebbero la punibilità per insubordinazione con ingiuria o con minaccia relativamente a fatti compiuti da un militare per cause estranee e non collegabili al servizio da lui prestato ma inerenti al servizio di pubblico ufficiale svolto dalla persona offesa dal reato. Infatti, la lettera della legge non conduce a un’interpretazione obbligata nel senso prospettato dal rimettente, sicché la proposizione della questione di legittimità costituzionale si configura, impropriamente, come strumento rivolto a promuovere un’interpretazione della legge alla quale non è precluso al giudice stesso di pervenire, nell’esercizio di poteri interpretativi che gli sono propri e che non richiedono alcun avallo costituzionale. M.F.
Riguarda ancheart. 189 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - MINACCIA AD INFERIORE (NELLA SPECIE, DA PARTE DI UN SOTTOTENENTE DELL'ESERCITO A UN BRIGADIERE DEI CARABINIERI) - CONFIGURABILITA' DEL REATO SE IL FATTO, ANCHE SE COMMESSO PER CAUSE ESTRANEE AL SERVIZIO E ALLA DISCIPLINA MILITARE, SIA AVVENUTO IN PRESENZA DI MILITARI RIUNITI PER SERVIZIO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE, PER EFFETTO DI TALE CIRCOSTANZA, ALL'IPOTESI IN CUI LA MINACCIA SIA STATA PROFERITA PER CAUSE INERENTI AL SERVIZIO E ALLA DISCIPLINA - ASSERITA IRRAZIONALITA', PER ALTRO VERSO, DELLA PREVISIONE DI PENE PIU' LIEVI DI QUELLE COMMINATE PER IL REATO COMUNE DI MINACCE A PUBBLICO UFFICIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Mentre l'art. 196 cod. pen. mil. di pace punisce la mera "minaccia di ingiusto danno" da parte di un militare nei confronti di un inferiore, il primo comma dell'art. 336 del codice penale ordinario - al quale nel caso fa riferimento l'ordinanza di rimessione - punisce la minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. Percio' - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - le citate disposizioni, contemplando fattispecie diverse, non irragionevolmente individuano un trattamento sanzionatorio differenziato. Ne' quindi puo' ritenersi che l'art. 199 cod. pen. mil. di pace non sia conforme all'art. 3 Cost. perche' fra le condizioni per l'applicazione dei reati di insubordinazione e di quelli di abuso di autorita' (tra i quali ultimi si colloca il reato di minaccia ad inferiore) prevede quella della presenza di piu' militari riuniti per servizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace). - Su questione solo in parte analoga, sollevata nei confronti dell'art. 199 cod. pen. mil. di pace, in relazione all'art. 189 stesso codice, v. S. n. 45/1992. red.: S.P.
REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA, MINACCIA ED INGIURIA - CONFIGURABILITA' DI TALE REATO ANCHE SE COMMESSO PER CAUSE ESTRANEE AL SERVIZIO ED ALLA DISCIPLINA MILITARE, MA ALLA PRESENZA DI MILITARI RIUNITI PER SERVIZIO - APPLICABILITA' PER CIO' SOLO DEL PIU' SEVERO TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALLA SPECIALE NORMATIVA PREVISTA PER I REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA' DELL'ORDINAMENTO MILITARE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'applicabilita' del reato speciale di insubordinazione, in luogo del corrispondente reato comune contro le persone tra militari, di cui agli artt. 222 e segg. c.p.m.p., per il solo fatto di avere agito per cause estranee al servizio militare ma alla presenza di piu' militari riuniti per servizio, e' giustificata dalla circostanza che in siffatte condizioni e' dato riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina militare idonea a giustificare un trattamento penale piu' severo, dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per servizio comporta un evidente pericolo di diffusione delle condotte inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento del superiore. La norma di cui all'impugnato art. 199 c.p.m.p. trova percio' razionale fondamento nelle esigenze di coesione dei corpi militari che stanno alla base della disciplina speciale, sicche' essa non puo' dirsi in contraddizione con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze Armate; ne' puo' ritenersi violato il principio di uguaglianza, dato che la circostanza in esame, per la sua inerenza ad effettive esigenze di disciplina militare, costituisce sufficiente elemento di differenziazione sia rispetto ai reati militari contro la persona, sia rispetto al comune delitto di oltraggio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 199 c.p.m.p.,in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, u.c., Cost.).
sentenza 45/1992massima n. 18029 REATI MILITARI - NORMAZIONE - ADOZIONE DEL CRITERIO DI "INTEGRALITA'" DEL DIRITTO PENALE MILITARE E APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SPECIALE - GIUSTIFICAZIONE - LIMITI.
Secondo un indirizzo nettamente prevalente - anche se non esclusivo - nelle modifiche apportate al codice penale militare di pace dalla legge 26 novembre 1985, n. 689, e costante nelle pronunce in materia della Corte costituzionale, l'adozione del criterio della "integralita'" del diritto penale militare - criterio che si caratterizza per una piena autonomia di principi rispetto al diritto penale comune - e, di conseguenza, l'applicabilita' della disciplina speciale, si giustifica solo per i reati "esclusivamente" o almeno "obiettivamente" militari, cioe' lesivi di valori militari meritevoli di particolare protezione, e quindi solo per quelle situazioni e rapporti la cui connotazione faccia venire in gioco il bene della disciplina e la rilevanza del rapporto gerarchico. Non si giustifica, invece, quando, in fatti commessi per cause del tutto estranee al servizio od alla disciplina militare (v. massima B) tale obiettivita' manchi o sia, perlomeno, assai evanescente. - S. nn. 26/1979, 173/1984, 213/1984, 102/1985, 126/1985 e 278/1990.
sentenza 22/1991massima n. 16805 REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA O MINACCIA - CONFIGURABILITA' DI TALE REATO ANCHE IN FATTI COMMESSI PER CAUSE ESTRANEEE AL SERVIZIO E ALLA DISCIPLINA MILITARE MA IN LUOGO MILITARE - CONSEGUENTE APPLICAZIONE, PER CIO' SOLO, DEL PIU' SEVERO TRATTAMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALLA NORMATIVA SPECIALE PER I REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione manifestamente inammissibile in quanto relativa a norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 22/1991.