Art. 242 (Codice penale militare di guerra) — Perdita di nave militare o di aeromobile militare
[1]Nel caso di perdita di una nave militare o di un aeromobile militare, non puo' iniziarsi procedimento penale, se non a richiesta del comandante supremo.
[2]Il comandante supremo ha facolta' di disporre che il procedimento sia rinviato a dopo la cessazione dello stato di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva