Art. 11Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate

[1]La legge penale militare si applica:

[2]1° ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti da questo codice;

[3]2° a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

[4]Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art11 · fonte su Normattiva