Art. 275 — Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando
Per i reati preveduti dagli articoli 105, 106, 111, 112, 252, primo comma e numero 1° del terzo comma, e 257, e' competente il tribunale militare territoriale designato dal tribunale supremo militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva