Art. 247 (Codice penale militare di guerra) — Autonomia dell'azione penale
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non e' subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facolta' dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva