Art. 247 (Codice penale militare di guerra)Autonomia dell'azione penale

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'esercizio dell'azione penale non e' subordinato a richiesta, a istanza o a qualsiasi autorizzazione a procedere; ferma la facolta' dei capi militari, nei casi espressamente indicati dalla legge, di richiedere il procedimento penale ovvero di applicare punizioni disciplinari.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art247 · fonte su Normattiva