Art. 240 (Codice penale militare di guerra) — Obbligatorieta' del procedimento penale
Nessuno puo' essere punito per un reato, se non in seguito a un procedimento penale nelle forme stabilite dalla legge, salvo che la legge stessa disponga altrimenti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva