Art. 277 — Competenza ordinaria dei tribunali militari di bordo
[1]Appartiene ai tribunali militari di bordo la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi, sia a terra, sia a bordo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo d'equipaggio di una nave militare in armamento o in riserva, quando questa non dipenda da un'Autorita' dipartimentale, ovvero, pur dipendendone organicamente, faccia parte temporaneamente di gruppi di unita' al comando di un ufficiale ammiraglio o di un capitano di vascello.
[2]La dipendenza della nave da un'Autorita' dipartimentale o navale e' stabilita in base alla composizione organica del Regio naviglio.
[3]Ai tribunali militari di bordo appartiene inoltre la cognizione:
[4]1° dei reati soggetti alla giurisdizione militare, commessi a bordo di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma, da qualsiasi persona su di essa imbarcata;
[5]2° dei delitti preveduti dal codice penale e dalle altre leggi penali dello Stato, commessi fuori delle acque territoriali di questo, da qualsiasi persona iscritta, sotto qualunque titolo, nel ruolo di equipaggio di una nave militare che si trovi nelle condizioni indicate nel primo comma. In questo caso, alla richiesta, autorizzazione o querela, cui sia subordinato, a norma della legge penale, l'esercizio della azione penale, e' sostituito, a ogni effetto, l'ordine del comandante della squadra o della divisione o del gruppo di navi o della nave isolata, presso cui il tribunale si deve costituire.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva