Art. 272 (Codice penale militare di guerra) — Emissione dei mandati
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[1]Deve essere emesso mandato di cattura contro l'imputato di reato per il quale la legge stabilisce la pena di morte.
[2]In ogni altro caso, puo' essere emesso mandato di cattura o di comparizione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva