Art. 85 (Codice penale militare di guerra)Nozione del reato; sanzione penale

[1]Chiunque induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene facilita i mezzi, e' punito con la morte con degradazione. 38a

[2]La stessa pena si applica a chiunque arruola o arma, per il nemico o per insorgere contro lo Stato italiano, qualunque persona, ancorche' estranea alle forze armate dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 ottobre 1994, n. 589

38a

La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art85 · fonte su Normattiva