Art. 275 (Codice penale militare di guerra)Testi impediti di comparire in giudizio

Il giudice istruttore riceve e con giuramento la deposizione del testimonio, che egli ritenga non possa comparire in giudizio per ragione di ufficio, servizio, distanza, infermita' o per altro grave motivo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art275 · fonte su Normattiva