Art. 275 (Codice penale militare di guerra) — Testi impediti di comparire in giudizio
Il giudice istruttore riceve e con giuramento la deposizione del testimonio, che egli ritenga non possa comparire in giudizio per ragione di ufficio, servizio, distanza, infermita' o per altro grave motivo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva