Art. 264 (Codice penale militare di guerra) — Rimessione dei procedimenti penali all'Autorita' giudiziaria ordinaria
[1]Sono devoluti all'Autorita' giudiziaria ordinaria, qualunque sia lo stato della istruzione o del giudizio, tutti i procedimenti penali, che, alla data della cessazione dello stato di guerra, si trovano pendenti davanti ai tribunali militari di guerra, per reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto durante lo stato di guerra e commessi nel territorio dello Stato.
[2]La disposizione del comma precedente non si applica per i procedimenti pendenti, nei quali il giudice militare abbia gia' pronunciato sentenza nel giudizio o decreto penale di condanna. In questi casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 299.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva