Art. 293 (Codice penale militare di guerra)Esecuzione di sentenze di condanna per il reato di inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico

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La sentenza di condanna alla pena di morte, pronunciata contro il colpevole del reato preveduto dall'articolo 95, non puo' essere eseguita, se non dopo ricevute le disposizioni del Ministro da cui dipende il condannato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 25 ottobre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art293 · fonte su Normattiva