Art. 37 (Codice penale militare di guerra)Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici

[1]Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene.

[2]Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art37 · fonte su Normattiva