Art. 4 (Codice penale militare di guerra) — Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi
[1]La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.
[2]Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:
[3]1° quando sia espressamente disposto dalla legge;
[4]2° quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva