Art. 43 (Codice penale militare di guerra) — Partecipazione alla guerra con fedelta' e onore
Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva