Art. 60 (Codice penale militare di guerra) — Militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare
[1]Il militare, che si introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo precedente, e' punito con l'ergastolo.
[2]Se il colpevole prova che il suo travestimento aveva uno scopo diverso da quello di favorire il nemico, la pena e' della reclusione militare da uno a quattro anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva