Art. 61 (Codice penale militare di guerra) — Militare nemico che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare
[1]Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo 59, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.
[2]Se il colpevole, per travestirsi, ha indossato una uniforme militare italiana, la pena e' della morte mediante fucilazione nella schiena. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva