Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:

  • a)cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunita' economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalita' della presente legge;
  • b)la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati da imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1, in materia di riconversione industriale e agricola; per il risanamento ambientale, igienico e sanitario; in campo energetico; per la modernizzazione del turismo nonche' in materia di restauro artistico ed urbano. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, puo' stabilire, previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti, che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), del presente articolo ed all'articolo 3. In conformita' ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e' conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i crediti di cui al comma 1, lettera b). Una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalita' della presente legge, nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Una quota non superiore all'8 per cento delle disponibilita' finanziarie previste dalla presente legge e' attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati previste dalle norme vigenti. Una ulteriore quota delle disponibilita' destinate alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), e' attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge, nonche', in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, per attivita' e iniziative di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1. In casi di necessita' accertati dal Ministero degli affari esteri e su richiesta dei Paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalita' umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari e' effettuata alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-26;212~art2 · fonte su Normattiva