Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, universita', centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni ambientalistiche, organizzazioni cooper- ative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunita' economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, purche' operino senza fini di lucro. I progetti di cui al comma 1 promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo soggetto dello Stato estero, scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti possono essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-Paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni e' effettuata sentito il parere dell'apposita commissione per le organizzazioni non governative, istituita dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima legge, in quanto applicabile. Ai volontari e ai cooperanti delle predette organizzazioni non governative si applica la disciplina disposta dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

  • a)la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;
  • b)la formazione e l'assistenza in materie giuridico- istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;
  • c)programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attivita' produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;
  • d)la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;
  • e)studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonche' nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse e' definita di volta in volta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-26;212~art3 · fonte su Normattiva