Gli enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, TrentinoAlto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla societa' finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991 possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Trento e di Bolzano.

Testo vigente dal 6 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-26;212~art6 · fonte su Normattiva