All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: "entro quattro anni dalla prima acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni dalla prima acquisizione".
Testo vigente dal 6 marzo 1992
All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: "entro quattro anni dalla prima acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni dalla prima acquisizione".
Testo vigente dal 6 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1992-02-26;212~art5 · fonte su Normattiva