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Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare personale medico e tecnico di ruolo a prestare attivita' in Paesi in via di sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo sanitario.

Testo in vigore dal 6 maggio 1969 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-04-21;168~art1 · fonte del testo