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Il Ministero degli affari esteri, nel quadro della collaborazione scientifica, tecnica ed economica con i vari Paesi, e' autorizzato a utilizzare personale tecnico di particolare competenza, da destinare all'attuazione dei programmi di sviluppo, appartenente alle seguenti categorie:
- a)personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, ovvero altri dipendenti civili di ruolo dello Stato, compresi quelli il cui ordinamento non e' regolato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da collocarsi in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri con le modalita' di cui agli articoli 56 e 57 dello stesso testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
- b)personale militare in servizio permanente e continuativo e delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto, utilizzato d'intesa con i Ministeri interessati;
- c)personale assunto a contratto di diritto privato a tempo determinato. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro saranno determinati il numero ed il trattamento di tale personale.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972
