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Il Ministero degli affari esteri fornira' l'attrezzatura tecnico-strumentale eventualmente necessaria al personale di cui sopra ai fini dell'espletamento delle funzioni. La spesa relativa non potra' superare il 4 per cento degli stanziamenti annui previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 1 gennaio 1972
